Archivio Completo ATTIVITÀ

Assunzioni disabili: chiesto impegno del governo per articolare meglio le norme e i criteri

Di seguito l’atto, di cui sono co-firmataria, del 14 luglio 2020, in cui si chiede al governo l’impegno a rvedere le norme per le assunzioni dei disabili articolandole meglio perché tengano conto delle differenti condizioni.

______

Il Senato, premesso che:

la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”, ha come finalità la promozione dell’inserimento e dell’integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato;

l’articolo 3, rubricato “Assunzioni obbligatorie. Quote di riserva”, al comma 1, stabilisce che i datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad assumere lavoratori appartenenti alle categorie protette con quote di riserva proporzionali al numero totale dei dipendenti dell’azienda;

il successivo articolo 7 (ampiamente modificato dal decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151) prevede in via generale l’assunzione dei soggetti disabili attraverso richiesta nominativa;

esso stabilisce che i datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici assumono i lavoratori mediante richiesta nominativa di avviamento agli uffici competenti o mediante la stipula delle convenzioni e che “la richiesta nominativa può essere preceduta dalla richiesta agli uffici competenti di effettuare la preselezione delle persone con disabilità iscritte nell’elenco di cui all’articolo 8 che aderiscono alla specifica occasione di lavoro, sulla base delle qualifiche e secondo le modalità concordate dagli uffici con il datore di lavoro”;

anche i datori di lavoro pubblici effettuano le assunzioni dei soggetti con disabilità con avviamento mediante chiamata numerica, anche se per le sole categorie e profili per cui è richiesto il solo requisito della scuola dell’obbligo. In base all’articolo 35, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per le altre qualifiche le pubbliche amministrazioni ricorrono invece al concorso (con riserva di posti, secondo l’articolo 16 della legge n. 68 del 1999) e alle convenzioni ai sensi dell’articolo 11 della medesima legge n. 68 del 1999;

considerato che:

per quanto concerne l’assunzione nelle pubbliche amministrazioni mediante avviamento, essa avviene, in base al già citato articolo 35, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, mediante chiamata numerica degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della vigente normativa, previa verifica della compatibilità dell’invalidità dell’interessato con le mansioni da svolgere e facendo salvi gli eventuali ulteriori requisiti per specifiche professionalità;

a tal fine i centri per l’impiego avviano i soggetti aventi titolo all’assunzione obbligatoria ad un’apposita prova tendente ad accertare l’idoneità a svolgere le mansioni del profilo nel quale avviene l’assunzione;

a norma dell’articolo 1 della legge n. 68 del 1999 sono ricompresi tra i soggetti interessati dalle assunzioni obbligatorie persone in età lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali, portatori di handicap intellettivo, invalidi del lavoro, persone non vedenti o sordomute, invalidi di guerra, invalidi civili di guerra e invalidi per servizio;

la platea dei soggetti interessati da queste procedure è dunque assai ampia e diversificata essendovi potenzialmente ricompresi soggetti con disabilità (fisiche o psichiche) spesso molto differenti tra loro;

tuttavia è stato segnalato come spesso le prove per l’accertamento dell’idoneità risultino essere somministrate in maniera standardizzata ed indifferenziata per i vari candidati senza tenere conto delle diverse caratteristiche dei soggetti e rischiando dunque inevitabilmente di falsarne la valutazione,

impegna il Governo a valutare l’opportunità di una revisione della legge n. 68 del 1999 al fine di prevedere una disciplina maggiormente dettagliata in merito alle modalità di svolgimento delle prove per l’accertamento dell’idoneità nelle procedure di avviamento mediante chiamata numerica, stabilendo criteri e modalità di selezione diversificati per le varie categorie di soggetti interessati tenendo maggiormente conto delle specificità delle disabilità di ciascuna categoria in relazione al posto di lavoro ed alla mansione per il quali sono richiesti.