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OPEN DATA, APPROVATO IN COMMISSIONE IL PARERE SUL DECRETO CHE RECEPISCE LA DIRETTIVA EUROPEA

Abbiamo approvato all’unanimità in Commissione Affari Costituzionali del Senato il parere, di cui sono stata relatrice, sul decreto legislativo che attua la direttiva europea 2019/1024 sugli open data e sul riutilizzo delle informazioni del settore pubblico.

È infatti assolutamente necessario eliminare gli inutili ostacoli ancora esistenti che limitano l’utilizzo dei dati detenuti da pubbliche amministrazioni, organismi di diritto pubblico e, a determinate condizioni, anche da imprese pubbliche.

Il quadro legislativo va adeguato ai progressi delle tecnologie digitali anche nell’ottica di stimolare ulteriori innovazioni.

Il parere positivo ha comunque posto alcune condizioni. Innanzi tutto, abbiamo richiesto che quando la Pubblica Amministrazione ritiene di rigettare una richiesta di dati, motivi tale decisione.

Poi occorre che per dati della ricerca “resi pubblici” si intendano non solo quelli pubblicati   ma anche quelli archiviati in una banca dati; abbiamo anche chiesto che venga svolta una ricognizione sugli attuali contratti per le risorse culturali, valutando se sia possibile fin da ora ridimensionare la durata dell’esclusiva.

Occorre poi prevedere un termine per l’adozione delle linee guida che renderanno possibile l’attuazione delle norme e la possibilità per l’interessato, in caso di violazione, di rivolgersi al difensore civico, con applicazione di sanzioni.

Abbiamo anche ritenuto opportuno sollecitare il monitoraggio delle attuazioni di queste misure e l’inserimento, come garanzia, di un riferimento all’articolo 105 del Codice in materia di protezione dei dati personali.

Sarebbe anche opportuno prevedere l’estensione della direttiva ai programmi informatici prodotti dalle pubbliche amministrazioni.

Auspichiamo inoltre che il Governo effettui una stima dei costi che le PA e le imprese si troveranno a sostenere per adeguarsi al provvedimento, in modo da intervenire con opportuni finanziamenti e personale qualificato per svolgere questi compiti.

QUI di seguito il testo completo del parere.

PARERE DELLA PRIMA COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari Costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell’Interno, ordinamento generale dello Stato

e della Pubblica Amministrazione)

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all’apertura dei dati e al riutilizzo dell’informazione del settore pubblico (n. 284)

La Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo,

considerato che:

lo schema di decreto legislativo, nel recepire la direttiva (UE) 2019/1024, novella profondamente il decreto legislativo 24 gennaio 2006, n.36, adottato in attuazione della previgente direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo di documenti nel settore pubblico,

restano ancora ostacoli e le barriere emergenti che limitano un ampio riutilizzo dell’informazione del settore pubblico e dell’informazione finanziata con fondi pubblici;

occorre adeguare il quadro legislativo ai progressi delle tecnologie digitali, nonché per stimolare ulteriormente l’innovazione digitale, in particolare con riguardo all’intelligenza artificiale;

per questi motivi il decreto di recepimento potrebbe essere più audace nell’indicare gli interventi da effettuare;

si riscontrano differenze tra la definizione di API riportata nella direttiva e quella utilizzata nel testo;

le amministrazioni interessate potrebbero invocare “difficoltà sproporzionate” (art. 6 del d.lgs. novellato) per vanificare nei fatti l’applicazione della direttiva;

è opportuno introdurre, in talune disposizioni, riferimenti più puntuali alla protezione dei dati personali,

in materia di accordi di esclusiva, l’articolo 1, comma 13, recepisce in modo automatico l’eccezione, prevista dalla direttiva, avente ad oggetto l’esclusiva sulla digitalizzazione di risorse culturali nel suo termine massimo di 10 anni, un tempo particolarmente lungo che potrebbe essere ridotto;

occorre garantire un puntuale monitoraggio dell’applicazione delle disposizioni concernenti i dati delle biblioteche, dei musei e degli archivi, sia per non limitarne l’utilizzo a fini non commerciali, nel rispetto della disciplina del Codice dei beni culturali,

è necessario dare una definizione quanto più ampia di dati “resi pubblici”, al fine di consentirne il riutilizzo, innanzi tutto per fini di studio e di ricerca, così come rendere disponibile, anche in tempo reale, la più alta quantità di dati di elevato valore,

si registra l’assenza di disposizioni di carattere sanzionatorio, circostanza che, in virtù del principio di tassatività, potrebbe vanificare l’applicazione pratica del provvedimento,

il comma 10 dell’articolo 1, modificando l’articolo 9 del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n.36, precisa che è compito delle pubbliche amministrazioni e delle imprese pubbliche e private pubblicare e aggiornare gli elenchi delle categorie di dati detenuti ai fini del riutilizzo e individuare modalità per facilitare l’accesso, anche interlinguistico, dei documenti: tali previsioni comportano inevitabilmente un aggravio di costi per le imprese pubbliche e private coinvolte nella pubblicazione e aggiornamento dei dati e anche le pubbliche amministrazioni, con le modifiche all’articolo 9 del decreto legislativo n. 36 del 2006, sono chiamate ad aggiornare i propri sistemi informatici;

il provvedimento specifica che non sono previste risorse aggiuntive per far fronte alle disposizioni introdotte e che le amministrazioni coinvolte fanno fronte ai maggiori oneri utilizzando le risorse già a propria disposizione e tuttavia, nel caso in cui le imprese pubbliche e private o le amministrazioni fossero sprovviste di risorse, il provvedimento perderebbe inevitabilmente la propria efficacia;

il processo di digitalizzazione della Pubblica amministrazione, di cui il provvedimento in esame è parte sostanziale, presuppone risorse umane adeguate e dotate dell’idonea preparazione,

esprime parere favorevole con le seguenti condizioni:

  • con riferimento all’articolo 1, comma 7, capoverso “art. 6”, comma 2, si richiede, nel rispetto del principio generale di delega di cui all’articolo 32, comma 1, lettera c) della legge n. 234 del 2012 e dell’obbligo di motivazione di cui all’articolo 3 della legge sul procedimento amministrativo, di specificare che i provvedimenti con i quali, in ragione di “difficoltà sproporzionate”, le pubbliche amministrazioni rigettano la richiesta di mettere a disposizione i dati siano sempre motivati;
  • con riferimento all’articolo 1, comma 11, capoverso “articolo 9-bis”, comma 2, al fine di aumentare l’offerta di dati pubblici preziosi a fini di riutilizzo, anche provenienti da imprese pubbliche, organizzazioni che svolgono attività di ricerca e organizzazioni che finanziano la ricerca, sia precisato, conformemente all’espressione che si trova nella versione inglese della direttiva, all’articolo 10, “publicly available”, che per dati “resi pubblici” si intendono non solo quelli pubblicati ma anche quelli archiviati in una banca dati;
  • con riferimento all’articolo 1, comma 13, capoverso “articolo 11”, si chiede che venga svolta una ricognizione sui contratti in essere riguardanti le risorse culturali, valutando se è possibile fin da ora ridimensionare la durata dell’esclusiva, restando inteso che si ritiene necessario ridurne la durata nonché contrastare l’emergere di nuove forme di accordi di esclusiva;
  • all’articolo 1, comma 14, capoverso “art. 12”, occorre prevedere un termine per l’adozione, da parte dell’AgID, delle linee guida contenenti le regole tecniche per l’attuazione del decreto con le modalità previste dall’articolo 71 del Codice dell’amministrazione digitale;
  • è necessario prevedere esplicitamente che, in caso di violazione delle disposizioni introdotte, l’interessato possa rivolgersi al difensore civico per il digitale di cui all’articolo 17 del Codice dell’amministrazione digitale e che inoltre si applicano le sanzioni previste dall’articolo 18-bis dello stesso Codice;

e le seguenti osservazioni:

  1. con riferimento alla definizione di interfaccia tra programmi applicativi (API), oggetto dell’articolo 1, comma 3, lettera i) (novella all’art. 2 del d.lgs. n. 36 del 2006) si ritiene preferibile utilizzare l’espressione contenuta nel considerando n. 32 della direttiva: “insieme di funzioni, procedure, definizioni e protocolli per la comunicazione da macchina a macchina e lo scambio ininterrotto di dati”;
  2. con riferimento all’articolo 1, comma 7, capoverso “art. 6”, comma 4, si invita a valutare l’opportunità di inserire un riferimento alla conformità della messa a disposizione dei documenti alla disciplina della protezione dei dati personali;
  3. con riferimento all’articolo 1, comma 8, capoverso “articolo 7”, comma 3-bis, si rileva la necessità di monitorare, al fine di successive valutazioni, l’attuazione della disposizione, anche in relazione alle disposizioni del titolo Titolo II della Parte II del Codice dei beni culturali che, per le riproduzioni di beni culturali, non prevedono la corresponsione di alcun canone qualora queste non abbiano scopo di lucro;
  4. con riferimento all’articolo 1, comma 11, capoverso “articolo 9-bis”, comma 1, si invita a valutare l’opportunità di inserire un riferimento espresso all’articolo 105 del Codice in materia di protezione dei dati personali;
  5. con riguardo ai “dati di elevato valore” oggetto dell’articolo 1, comma 15, capoverso “art. 12-bis“:
  • sia favorita la concessione di un accesso in tempo reale a dati dinamici mediante mezzi tecnici adeguati;
  • sarebbe opportuno prevedere espressamente che tra i dati geospaziali da rendere disponibili gratuitamente sono inclusi i dati dell’Archivio nazionale dei numeri civici delle strade urbane (ANNCSU), i dati dei codici di avviamento postale e i dati catastali;
  1. conformemente a quanto consentito dal considerando n. 30, sarebbe opportuno prevedere l’estensione dell’applicazione della direttiva anche ai programmi informatici prodotti dalle pubbliche amministrazioni;
  2. in via generale:
  • si chiede al Governo di effettuare una stima dei costi che le modifiche introdotte dal provvedimento potrebbero comportare per le amministrazioni e le imprese pubbliche e private e, in caso di oneri aggiuntivi, di intervenire con gli opportuni strumenti al fine di risolvere tale problematica;
  • si raccomanda di provvedere all’assunzione delle professionalità necessarie per poter attuare il contenuto del provvedimento;
  1. dal punto di vista redazionale, all’articolo 1, comma 3, lettera l), occorre sostituire la parola “organismo” con la seguente: “organismi”.

Estensore del parere

Sen. Mantovani