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UNA VITTORIA DELLA DEMOCRAZIA

Le rivoluzioni si possono fare anche con tre commi. Come hanno fatto i colleghi portavoce del MoVimento 5 Stelle in Senato Nicola Morra, Vilma Moronese, Sergio Puglia e Bianca Laura Granato.

Porta la loro firma, infatti, l’emendamento accolto alla manovra 2020 che modifica il decreto legislativo 33/2013. In particolare, i cambiamenti riguardano gli obblighi di pubblicazione in nome della trasparenza, da sempre pilastro del M5S.

Così era formulato l’articolo 46 (primo comma) nel testo originale:

“1. L’inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente o la mancata predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità costituiscono elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all’immagine dell’amministrazione e sono comunque valutati ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili”.

Così è stato modificato invece dai quattro senatori M5S: 

“1. L’inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente e il rifiuto, il differimento e la limitazione dell’accesso civico, al di fuori delle ipotesi previste dall’articolo 5-bis, costituiscono elemento di valutazione negativa della responsabilità dirigenziale a cui applicare la sanzione di cui all’articolo 47, comma 1-bis ed eventuale causa di responsabilità per danno all’immagine dell’amministrazione valutata ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili”.

Come vedete, sono stati inclusi nell’elenco di azioni che determinano elementi di valutazione negativa comportamenti quali “il rifiuto, il differimento e la limitazione dell’uso civico, al di fuori delle ipotesi dall’articolo 5 bis”.

L’articolo 5 bis stabilisce quanto segue:

“1. L’accesso civico di cui all’articolo 5, comma 2, è rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno degli interessi pubblici inerenti a: a) la sicurezza pubblica e l’ordine pubblico; 

  1. b) la sicurezza nazionale; 
  2. c) la difesa e le questioni militari; 
  3. d) le relazioni internazionali; 
  4. e) la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato; 
  5. f) la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento;
  6. g) il regolare svolgimento di attività ispettive. 
  7. L’accesso di cui all’articolo 5, comma 2, è altresì rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi privati: 
  8. a) la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia; 
  9. b) la libertà e la segretezza della corrispondenza;
  10. c) gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d’autore e i segreti commerciali. 
  11. Il diritto di cui all’articolo 5, comma 2, è escluso nei casi di segreto di Stato e negli altri casi di divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge, ivi compresi i casi in cui l’accesso è subordinato dalla disciplina vigente al rispetto di specifiche condizioni, modalità o limiti, inclusi quelli di cui all’articolo 24, comma 1, della legge n. 241 del 1990. 
  12. Restano fermi gli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente. Se i limiti di cui ai commi 1 e 2 riguardano soltanto alcuni dati o alcune parti del documento richiesto, deve essere consentito l’accesso agli altri dati o alle altre parti. 
  13. I limiti di cui ai commi 1 e 2 si applicano unicamente per il periodo nel quale la protezione è giustificata in relazione alla natura del dato. L’accesso civico non può essere negato ove, per la tutela degli interessi di cui ai commi 1 e 2, sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento. 
  14. Ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui al presente articolo, l’Autorità nazionale anticorruzione, d’intesa con il Garante per la protezione dei dati personali e sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adotta linee guida recanti indicazioni operative.

Le modifiche introdotte dai senatori M5S modificano anche l’articolo 47 del citato decreto legislativo in due parti”.

L’articolo originario stabiliva al comma 1-bis che

“1-bis. La sanzione di cui al comma 1 si applica anche nei confronti del dirigente che non effettua la comunicazione ai sensi dell’articolo 14, comma 1-ter, relativa agli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica, nonché nei confronti del responsabile della mancata pubblicazione dei dati di cui al medesimo articolo. La stessa sanzione si applica nei confronti del responsabile della mancata pubblicazione dei dati di cui all’articolo 4-bis, comma 2”.

Così dopo la modifica:

  1. a) il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

“1-bis. La sanzione di cui al comma 1 si applica anche nei confronti del dirigente che non effettua la comunicazione ai sensi dell’articolo 14, comma 1-ter, relativa agli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica. Nei confronti del responsabile della mancata pubblicazione dei dati di cui al medesimo articolo si applica una sanzione amministrativa consistente nella decurtazione dal 30 al 60 per cento sull’indennità di risultato, ovvero ad una decurtazione dal 30 al 60 per cento sull’indennità accessoria percepita dal responsabile della trasparenza ed il relativo provvedimento è pubblicato sul sito internet dell’amministrazione o organismo interessato. La stessa sanzione si applica nei confronti del responsabile della mancata pubblicazione dei dati di cui all’articolo 4-bis, comma 2”.

Come vedete, si stabiliscono nero su bianco quali sono le possibili sanzioni. Inoltre, si dà conto del provvedimento in nome della trasparenza.

Inoltre, è modificato il secondo comma dell’articolo 47. Così era la versione originaria:

“2. La violazione degli obblighi di pubblicazione di cui all’articolo 22, comma 2, dà luogo ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della violazione. La stessa sanzione si applica agli amministratori societari che non comunicano ai soci pubblici il proprio incarico ed il relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento ovvero, per le indennità di risultato, entro trenta giorni dal percepimento”.

Così dopo la modifica targato MoVimento 5 Stelle:

“2. La violazione degli obblighi di pubblicazione di cui all’articolo 22, comma 2, dà luogo ad una sanzione amministrativa in carico al responsabile della pubblicazione consistente nella decurtazione dal 30 al 60 per cento sull’indennità di risultato, ovvero ad una decurtazione dal 30 al 60 per cento sull’indennità accessoria percepita dal responsabile della trasparenza. La stessa sanzione si applica agli amministratori societari che non comunicano ai soci pubblici il proprio incarico ed il relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento ovvero, per le indennità di risultato, entro trenta giorni dal percepimento”.

La sanzione in euro è tramutata in percentuale su indennità di risultato. Il responsabile della violazione è affiancato al responsabile della trasparenza.

Mi auguro che la manovra 2020 possa essere presto approvato perché così anche tali importanti modifiche alla Pubblica Amministrazione possano diventare legge.