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ODG ACCOLTO DAL GOVERNO SU NORME PIÙ FACILI PER LA CITTADINANZA AGLI STRANIERI REGOLARI

Ho presentato in Prima Commissione un ordine del giorno al decreto-legge 113/2018 per impegnare il Governo a valutare l’opportunità di prevedere una riforma organica delle fattispecie per la concessione della cittadinanza italiana.
Una misura necessaria per ridurre le tempistiche attuali che troppo spesso fungono da ostacolo a tutti i regolari che sono integrati nel tessuto sociale, accademico e lavorativo italiano.
Il rischio è che siano trattati da persone di serie B.
Contribuiscono con i loro studi e il loro lavoro, ma lo fanno per troppo tempo da stranieri. Devono presentare la domanda al diciottesimo anno di età e le risposte non sono automatiche, anzi. La normativa è molto datata e non contempla in modo adeguato i casi.
Da queste riflessioni l’odg presentato al Governo e accolto dall’Esecutivo.

TESTO ODG SUL SITO DEL SENATO:

ORDINE DEL GIORNO 840

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Ordine del Giorno n. G/840/5/1 al DDL n. 840
G/840/5/1 (testo 2)
MANTOVANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell’interno e l’organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata» (A.S. 840),

premesso che:

il disegno di legge in esame, all’articolo 14 reca varie disposizioni in materia di cittadinanza, modificando la legge n. 91 del 1992 (Nuove norme sulla cittadinanza);

in particolare, il comma 1, lettera c), della suddetta norma introduce l’articolo 9-ter nella legge n. 91 del 1992, prolungando da 24 a 48 mesi il termine per la conclusione dei procedimenti sia di concessione della cittadinanza per residenza sia di quelli di attribuzione per matrimonio. Il medesimo termine si applicherà ai procedimenti di riconoscimento della cittadinanza avviati dall’autorità diplomatica o consolare o dall’ufficiale di stato civile per le istanze che si fondano su fatti accaduti prima del 1 ºgennaio 1948;

considerato che:

l’art. 9, comma 1, della legge 91 del 1992 prevede che la cittadinanza italiana può essere concessa: a) allo straniero del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita, o che è nato nel territorio della Repubblica e, in entrambi i casi, vi risiede legalmente da almeno tre anni, comunque fatto salvo quanto previsto dall’articolo 4, comma 1, lettera c); b) allo straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano che risiede legalmente nel territorio della Repubblica da almeno cinque anni successivamente alla adozione; c) allo straniero che ha prestato servizio, anche all’estero, per almeno cinque anni alle dipendenze dello Stato; d) al cittadino di uno Stato membro delle Comunità europee se risiede legalmente da almeno quattro anni nel territorio della Repubblica; e) all’apolide che risiede legalmente da almeno cinque anni nel territorio della Repubblica; f) allo straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica;

le disposizioni di cui all’art. 14, comma 1, lettera c) dell’A.S. 840, rischiano di dilatare i tempi per l’ottenimento della cittadinanza, considerando sia i criteri di residenza già previsti dall’art. 9, comma 1 della legge n. 91 del 1992 sia le tempistiche attuali per l’ottenimento della cittadinanza;

impegna il Governo a:

valutare l’opportunità di prevedere una riforma organica delle fattispecie per la concessione della cittadinanza italiana.